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L'Avv. Roberto Blundo è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bologna. E' nato a Roma dove si è laureto all'Università La Sapienza e dove ha iniziato a svolgere la professione, prima di trasferirsi a Bologna.
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GIURISPRUDENZA CONSUMATORI TURISTI
La grave e improvvisa malattia del consumatore / turista costituisce impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. sia per il consumatore, sia per gli eventuali familiari che dovevano partire con lui e, conseguentemente, il Tour Operator deve restituire integralmente le somme versate dal consumatore.
In merito all'annullamento di un viaggio per impossibilità sopravvenuta, la Suprema Corte con la sentenza n. 16315/2007 aveva statuito che "in caso di impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del consumatore creditore per causa a lui non imputabile, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell'obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale (di cui all'art. 1463 c.c.) o parziale (prevista dall'art. 1464 c.c.) impossibilità di esecuzione della medesima".
Recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna che a sua volta aveva confermato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bologna in merito all'impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. di un pacchetto turistico, a seguito della grave e improvvisa malattia di un consumatore / turista, affermando che la fattispecie di cui all'art. 1463 c.c. rappresenta una causa risolutiva del rapporto fondata su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti a cui consegue il diritto dei consumatori di ottenere la restituzione integrale del corrispettivo versato al Tour Operator che era stato liberato dalla propria controprestazione negoziale. La Suprema Corte (Cass. 18047/2018) ha statuito che “l’art. 1463 c.c. assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione e ciò è funzionale, in linea generale, proprio alla ricostituzione del sinallagma compromesso”.
MULTE DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO
Con una recentissima sentenza (1268/2020 del 30.07.2020) il Giudice di Pace di Bologna ha annullato una sanzione amministrativa elevata da un ausiliare del traffico dipendente di TPER, azienda di trasporto pubblico del Comune di Bologna, per divieto di sosta lungo una strada del centro della città, in quanto accertata ed elevata da personale non legittimato. Il Giudice di Pace di Bologna, uniformandosi a quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 2973/2016 che aveva stabilito che gli Ausiliari del traffico "dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone aventi funzioni ispettive ai quali, ai sensi del comma 133 dell'art. 17 della legge 15/5/1997 n. 127, siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del medesimo articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta in funzione di prevenzione e di accertamento, limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi dell'articolo 6, co. 4, lettera c) del codice della strada, essendo esclusa la possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino" ha accolto il ricorso e annullato il verbale contro cui era stata proposta opposizione.